(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 83)
                              Art. 83. 
                     Trattamento del dimittendo 

 
  Nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a  partire  da
sei mesi prima di essa, il condannato e l'internato beneficiano di un
particolare programma di trattamento, concretamente  orientato  verso
la risoluzione dei problemi specifici  connessi  alle  condizioni  di
vita familiare, di lavoro  e  di  ambiente,  a  cui  dovranno  andare
incontro. A tal fine, particolare cura 6  dedicata  a  discutere  con
loro le  varie  questioni  che  si  prospettano  e  ad  esaminare  le
possibilita' che si offrono per il loro superamento. 
  Per la  definizione  e  l'esecuzione  del  suddetto  programma,  la
direzione richiede la collaborazione del consiglio di aiuto sociale e
del centro di servizio sociale.