(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 84)
                              Art. 84. 
                             Dimissione 

 
  La dimissione dei detenuti e degli internati  si  attua  si  ordine
scritto della competente autorita' giudiziaria. 
  La dimissione dei condannati che hanno espiato la pena ha luogo nel
giorno indicato nel provvedimento, e,  quando  possibile,  nelle  ore
antimeridiane. 
  La dimissione degli altri detenuti e degli internati e'  effettuata
non appena la direzione riceve il relativo provvedimento. 
  Quando all'esito della pena deve seguire una  misura  di  sicurezza
detentiva, o viceversa,  non  si  da'  corso  alla  dimissione  e  si
procede,  secondo  le  norme  indicate  dall'art.  30,   alla   nuova
assegnazione. 
  Il consiglio di aiuto sociale e il centro di servizio  sociale,  di
intesa fra loro, si adoperano per prendere  contatto  con  il  nucleo
familiare presso cui il condannato o l'internato andra' a stabilirsi,
ai fini degli opportuni interventi. 
  I dimessi che, a causa di gravi infermita' fisiche o di  infermita'
o minorazioni psichiche, abbisognano di ricovero in  luogo  di  cura,
sono trasferiti alla piu' vicina appropriata istituzione ospedaliera. 
  In  caso  di  intrasportabilita',  attestata  dal   sanitario,   la
dimissione puo' essere sospesa e l'infermo rimane nell'istituto dove,
compatibilmente con le esigenze di organizzazione generali, gli  sono
evitate le limitazioni del regime penitenziario. 
  Della sospensione e' data immediata comunicazione, quando si tratta
di imputato, all'autorita' giudiziaria competente; quando  si  tratta
di condannato o di internato, al magistrato  di  sorveglianza  e,  in
ogni caso, al Ministero. 
  Se il dimesso non e'  in  grado  di  provvedere  per  suo  conto  a
raggiungere il luogo della sua residenza, il direttore lo munisce,  a
richiesta, dei necessari titoli di viaggio; se  trattasi  di  persona
residente all'estero, vengono forniti i titoli di  viaggio  necessari
per raggiungere il consolato del paese nel quale e' residente.