Art. 84. Dimissione La dimissione dei detenuti e degli internati si attua si ordine scritto della competente autorita' giudiziaria. La dimissione dei condannati che hanno espiato la pena ha luogo nel giorno indicato nel provvedimento, e, quando possibile, nelle ore antimeridiane. La dimissione degli altri detenuti e degli internati e' effettuata non appena la direzione riceve il relativo provvedimento. Quando all'esito della pena deve seguire una misura di sicurezza detentiva, o viceversa, non si da' corso alla dimissione e si procede, secondo le norme indicate dall'art. 30, alla nuova assegnazione. Il consiglio di aiuto sociale e il centro di servizio sociale, di intesa fra loro, si adoperano per prendere contatto con il nucleo familiare presso cui il condannato o l'internato andra' a stabilirsi, ai fini degli opportuni interventi. I dimessi che, a causa di gravi infermita' fisiche o di infermita' o minorazioni psichiche, abbisognano di ricovero in luogo di cura, sono trasferiti alla piu' vicina appropriata istituzione ospedaliera. In caso di intrasportabilita', attestata dal sanitario, la dimissione puo' essere sospesa e l'infermo rimane nell'istituto dove, compatibilmente con le esigenze di organizzazione generali, gli sono evitate le limitazioni del regime penitenziario. Della sospensione e' data immediata comunicazione, quando si tratta di imputato, all'autorita' giudiziaria competente; quando si tratta di condannato o di internato, al magistrato di sorveglianza e, in ogni caso, al Ministero. Se il dimesso non e' in grado di provvedere per suo conto a raggiungere il luogo della sua residenza, il direttore lo munisce, a richiesta, dei necessari titoli di viaggio; se trattasi di persona residente all'estero, vengono forniti i titoli di viaggio necessari per raggiungere il consolato del paese nel quale e' residente.