(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 86)
                              Art. 86. 
              Indicazioni negli atti dello stato civile 

 
  Negli atti dello stato civile, preveduti dal primo comma  dell'art.
44 della legge, devono essere indicati la strada e il  numero  civico
dell'istituto ove il fatto si e'  verificato,  omettendo  ogni  altro
riferimento.