(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 87)
                              Art. 87. 
                  Provvedimenti in caso di decesso 

 
  Nel caso di morte di un detenuto o di un internato,  il  sanitario,
fatte le constatazioni di legge, presenta rapporto alla direzione. 
  La direzione, contemporaneamente alla  trasmissione  della  notizia
del decesso alle autorita' prevedute dal secondo comma  dell'art.  44
della legge, fa denuncia di morte all'ufficiale di stato civile. 
  I beni del defunto sono inventariati  e  copia  dell'inventario  e'
inviata al sindaco del comune di  origine  o  di  residenza,  per  le
notificazioni agli eredi. 
  I beni sono consegnati agli eredi  o  agli  altri  aventi  diritto,
quando essi abbiano provato tale loro  qualita'.  Questa  prova  puo'
essere data nei modi preveduti dagli articoli 20, 21 e 22  del  regio
decreto 20 maggio 1940, n. 775, modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1955, n. 1509. 
  Decorso un anno dalla morte, senza che gli eredi o gli altri aventi
diritto abbiano  ritirato  i  beni,  questi  vengono  trasmessi  alla
pretura del luogo, per la devoluzione successoria. 
  Se si tratta di detenuti o di internati stranieri o  italiani  nati
all'estero o di cui non si conosca il luogo di nascita,  notizia  del
decesso e' data al procuratore della Repubblica presso  il  tribunale
di Roma. 
  Qualora alla sepoltura della salma non sia provveduto da parte  dei
congiunti, si provvede a cura e spese dell'amministrazione.