(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 88)
                              Art. 88. 
   Intervento delle forze armate in servizio di pubblica sicurezza 

 
  Qualora si verifichino disordini collettivi con  manifestazioni  di
violenza  o  tali  da  far  ritenere  che   possano   degenerare   in
manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che  non  sia
in  grado  di  intervenire   efficacemente   con   il   personale   a
disposizione, richiede l'intervento delle forze armate in servizio di
pubblica sicurezza,  informandone  immediatamente  il  magistrato  di
sorveglianza, l'ispettore distrettuale e il Ministero.