(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 89)
                             Art. 89. 
                    Assistenza alle famiglie 

 
  Nell'azione di  assistenza  alle  famiglie  dei  detenuti  e  degli
internati, preveduta dall'art. 45 della legge,  particolare  cura  e'
rivolta alla situazione di crisi che  si  verifica  nel  periodo  che
segue  immediatamente  la  separazione   dal   congiunto.   In   tale
situazione, deve essere fornito ai familiari,  specialmente  di  eta'
minore, sostegno morale e consiglio per  aiutarli  a  far  fronte  al
trauma affettivo, senza trascurare i  problemi  pratici  e  materiali
eventualmente causati dall'allontanamento del  congiunto  Particolare
cura e', altresi', rivolta per aiutare le  famiglie  dei  detenuti  e
degli internati nel periodo che precede il loro ritorno.