(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 9)
                               Art. 9. 
                         Vestiario e corredo 

 
  Gli oggetti che costituiscono il  corredo  del  letto,  i  capi  di
vestiario e di biancheria personale, nonche' gli altri effetti di uso
che l'amministrazione e' tenuta a corrispondere ai  detenuti  e  agli
internati,  sono  indicati,  con  specifico  riferimento  alla   loro
qualita', in tabelle, distinte per  uomini  e  donne,  stabilite  con
decreto ministeriale. 
  I capi e gli effetti sopra indicati  devono  avere  caratteristiche
adeguate al variare delle  stagioni  e  alle  particolari  condizioni
climatiche delle zone in cui  gli  istituti  sono  ubicati;  la  loro
quantita' deve consentire un ricambio che assicuri  buone  condizioni
di pulizia e di conservazione. 
  Per ciascun capo o effetto e' prevista la durata d'uso. 
  L'amministrazione  sostituisce,  anche  prima  della  scadenza  del
termine di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se  l'anticipato
deterioramento e' imputabile al detenuto o all'internato,  questi  e'
tenuto a risarcire il danno. 
  Il  sanitario  dell'istituto  prescrive  variazioni  qualitative  e
quantitative del corredo del letto,  dei  capi  di  biancheria  e  di
vestiario in relazione a particolari bisogni dei singoli soggetti. 
  Fermo restando il diritto degli imputati e dei  condannati  a  pena
detentiva inferiore ad un anno di indossare abiti di loro proprieta',
le caratteristiche  degli  abiti  forniti  dall'amministrazione  sono
stabilite in modo differenziato per gli imputati, i condannati e  gli
internati, i minorenni vestono comunque, abiti di foggia civile. 
  I capi di biancheria personale e di vestiario nonche'  gli  effetti
d'uso consegnati ai detenuti e agli internati sono annotati,  con  le
successive variazioni, in una apposita  scheda,  un  esemplare  della
quale viene conservato dall'interessato e un  altro  custodito  dalla
direzione e trasmesso in caso di trasferimento. 
  La direzione dell'istituto cura che a ciascun detenuto o internato,
dopo le operazioni  di  pulizia,  siano  restituiti  i  capi  di  sua
spettanza. 
  I detenuti e gli internati, i quali fanno uso di abiti e di corredo
personale di loro proprieta' che non possono  essere  lavati  con  le
normali procedure usate per  quelli  forniti  dalla  amministrazione,
devono provvedervi a loro spese. 
  L'amministrazione provvede a fornire abiti  civili  ai  dimittendi,
qualora essi non siano in condizioni di provvedervi a loro spese.