(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 90)
Art. 90.
Integrazione degli interventi nell'assistenza alle famiglie e ai
dimessi
Nello svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei
detenuti e degli internati e di quelli a favore dei dimessi, il
centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale mantengono
contatti con gli organi locali competenti per l'assistenza e con gli
enti pubblici e privati, che operano nel settore.
A detti organi ed enti sono rappresentate le speciali esigenze
dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria e il modo piu'
appropriato per tenerle presenti nei loro programmi.