(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 90)
                              Art. 90. 
Integrazione degli interventi  nell'assistenza  alle  famiglie  e  ai
                               dimessi 

 
  Nello svolgimento degli interventi  a  favore  delle  famiglie  dei
detenuti e degli internati e di  quelli  a  favore  dei  dimessi,  il
centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale mantengono
contatti con gli organi locali competenti per l'assistenza e con  gli
enti pubblici e privati, che operano nel settore. 
  A detti organi ed enti  sono  rappresentate  le  speciali  esigenze
dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria  e  il  modo  piu'
appropriato per tenerle presenti nei loro programmi.