Art. 91. Affidamento in prova al servizio sociale La richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e' presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette, senza ritardo, alla sezione di sorveglianza, unitamente a copia della cartella personale. Analogamente il direttore provvede per la trasmissione della proposta del consiglio di disciplina. L'ordinanza di affidamento ha effetto se l'interessato sottoscrive il verbale preveduto dal quarto comma dell'art. 47 della legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni in esso contenute. Nell'ordinanza deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovra' svolgersi la prova. Non appena l'ordinanza di affidamento e' divenuta definitiva, la cancelleria della sezione provvede a trasmetterla, unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza, indicato nella detta ordinanza, competente per l'esecuzione della prova, e ne da' notizia alla direzione dell'istituto dove il condannato si trova, perche' ne provochi il sollecito trasferimento in un istituto situato nella giurisdizione dell'ufficio di sorveglianza suddetto. Se nel corso della prova l'interessato richiede che l'esperimento sia proseguito in localita' situata in altra giurisdizione, e cio' risulti conveniente, il magistrato di sorveglianza trasmette la richiesta, corredata di parere, alla sezione di sorveglianza del distretto di corte di appello in cui il suo ufficio si trova. Il trasferimento e' disposto dalla sezione di sorveglianza senza alcuna formalita' di procedura. In caso di trasferimento, la cancelleria della sezione comunica la decisione all'interessato e alle cancellerie dell'ufficio di sorveglianza che ha inoltrato la richiesta e di quello nella cui giurisdizione la prova dovra' continuare a svolgersi. Il fascicolo degli atti concernenti l'affidamento viene trasmesso al magistrato di sorveglianza competente. In caso di rigetto della richiesta, il provvedimento e' comunicato al magistrato che l'ha trasmessa, il quale provvede a dae notizia all'interessato. Il direttore del centro di servizio sociale designa un assistente sociale appartenente al centro affinche' provveda allo espletamento dei compiti indicati nell'ottavo comma dell'art. 47 della legge, avvalendosi anche della collaborazione di volontari, che operano sotto la sua diretta responsabilita'. Il centro di servizio sociale riferisce al magistrato di sorveglianza le notizie indicate nel nono comma dell'art. 47 della legge, almeno ogni tre mesi. Il magistrato di sorveglianza puo', in ogni tempo, convocare il soggetto sottoposto a prova e chiedere informazioni all'assistente sociale incaricato della supervisione. Quando il magistrato di sorveglianza competente per la esecuzione della prova ritenga che sussistano le condizioni per la revoca dell'affidamento, indicate nel decimo comma dello art. 47 della legge, trasmette immediatamente alla sezione di sorveglianza del distretto di corte di appello, in cui l'ufficio si trova, richiesta di revoca, accompagnata da un circostanziato rapporto. La disposizione del comma che precede si applica anche quando e' ritenuta necessaria la modifica delle prescrizioni nel corso dell'affidamento. Questa modifica e' disposta dalla sezione di sorveglianza senza alcuna formalita'. La sezione procede all'accoglimento o al rigetto della proposta di revoca con le forme prevedute dall'art. 71 della legge.