(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 91)
                              Art. 91. 
              Affidamento in prova al servizio sociale 

 
  La richiesta  di  affidamento  in  prova  al  servizio  sociale  e'
presentata al direttore dell'istituto, il quale la  trasmette,  senza
ritardo, alla sezione  di  sorveglianza,  unitamente  a  copia  della
cartella  personale.  Analogamente  il  direttore  provvede  per   la
trasmissione della proposta del consiglio di disciplina. 
  L'ordinanza di affidamento ha effetto se l'interessato  sottoscrive
il verbale preveduto dal quarto comma dell'art. 47 della  legge,  con
l'impegno  a  rispettare   le   prescrizioni   in   esso   contenute.
Nell'ordinanza deve essere indicato l'ufficio di  sorveglianza  nella
cui giurisdizione dovra' svolgersi la prova. 
  Non appena l'ordinanza di affidamento e'  divenuta  definitiva,  la
cancelleria della sezione provvede a  trasmetterla,  unitamente  agli
atti, alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza,  indicato  nella
detta ordinanza, competente per l'esecuzione della prova,  e  ne  da'
notizia alla direzione dell'istituto dove  il  condannato  si  trova,
perche' ne provochi il sollecito trasferimento in un istituto situato
nella giurisdizione dell'ufficio di sorveglianza suddetto. 
  Se nel corso della prova l'interessato richiede  che  l'esperimento
sia proseguito in localita' situata in altra  giurisdizione,  e  cio'
risulti conveniente,  il  magistrato  di  sorveglianza  trasmette  la
richiesta, corredata di parere,  alla  sezione  di  sorveglianza  del
distretto di corte di appello in cui il suo ufficio si trova. 
  Il trasferimento e' disposto dalla sezione  di  sorveglianza  senza
alcuna  formalita'  di  procedura.  In  caso  di  trasferimento,   la
cancelleria della sezione comunica  la  decisione  all'interessato  e
alle cancellerie dell'ufficio di sorveglianza  che  ha  inoltrato  la
richiesta e  di  quello  nella  cui  giurisdizione  la  prova  dovra'
continuare  a  svolgersi.  Il  fascicolo   degli   atti   concernenti
l'affidamento  viene  trasmesso   al   magistrato   di   sorveglianza
competente. In caso di rigetto della richiesta, il  provvedimento  e'
comunicato al magistrato che l'ha trasmessa, il quale provvede a  dae
notizia all'interessato. 
  Il direttore del centro di servizio sociale designa  un  assistente
sociale appartenente al centro affinche' provveda  allo  espletamento
dei compiti indicati nell'ottavo  comma  dell'art.  47  della  legge,
avvalendosi anche della  collaborazione  di  volontari,  che  operano
sotto la sua diretta responsabilita'. 
  Il  centro  di  servizio  sociale  riferisce   al   magistrato   di
sorveglianza le notizie indicate nel nono comma  dell'art.  47  della
legge, almeno ogni tre mesi. Il magistrato di sorveglianza  puo',  in
ogni tempo, convocare il  soggetto  sottoposto  a  prova  e  chiedere
informazioni all'assistente sociale incaricato della supervisione. 
  Quando il magistrato di sorveglianza competente per  la  esecuzione
della prova ritenga  che  sussistano  le  condizioni  per  la  revoca
dell'affidamento, indicate nel  decimo  comma  dello  art.  47  della
legge, trasmette immediatamente  alla  sezione  di  sorveglianza  del
distretto di corte di appello, in cui l'ufficio si  trova,  richiesta
di revoca, accompagnata da un circostanziato rapporto. 
  La disposizione del comma che precede si applica  anche  quando  e'
ritenuta  necessaria  la  modifica  delle  prescrizioni   nel   corso
dell'affidamento.  Questa  modifica  e'  disposta  dalla  sezione  di
sorveglianza senza alcuna formalita'. 
  La sezione procede all'accoglimento o al rigetto della proposta  di
revoca con le forme prevedute dall'art. 71 della legge.