Art. 92. Regime di semiliberta' Per l'inoltro delle richieste e delle proposte di ammissione al regime di semiliberta' si applicano le disposizioni del primo comma del precedente articolo. Nei confronti del condannato o dell'internato ammesso al regime di semiliberta' e' formulato un particolare programma di trattamento, che puo' essere redatto, in via provvisoria, anche dal solo direttore e che e' approvato dal magistrato di sorveglianza. Nel programma sono dettate le prescrizioni che il condannato o l'internato deve osservare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, nonche' quelle relative allo orario di uscita e di rientro. La responsabilita' del trattamento resta affidata al direttore, che si avvale del centro di servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero. Quando sopravvengono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 51 della legge o quando si verifica il caso preveduto dal terzo comma del medesimo articolo, il direttore riferisce alla sezione di sorveglianza. L'ammesso al regime di semiliberta' deve dare conto al personale dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui e' autorizzato a disporre. Sezioni autonome di istituti per la semiliberta' possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione.