(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 92)
                              Art. 92. 
                       Regime di semiliberta' 

 
  Per l'inoltro delle richieste e delle  proposte  di  ammissione  al
regime di semiliberta' si applicano le disposizioni del  primo  comma
del precedente articolo. 
  Nei confronti del condannato o dell'internato ammesso al regime  di
semiliberta' e' formulato un particolare  programma  di  trattamento,
che puo' essere redatto, in via provvisoria, anche dal solo direttore
e che e' approvato dal magistrato di sorveglianza. Nel programma sono
dettate  le  prescrizioni  che  il  condannato  o  l'internato   deve
osservare  durante  il  tempo  da  trascorrere  fuori  dall'istituto,
nonche' quelle relative allo orario di uscita e di rientro. 
  La responsabilita' del trattamento resta affidata al direttore, che
si  avvale  del  centro  di  servizio  sociale  per  la  vigilanza  e
l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero. 
  Quando sopravvengono le condizioni di cui al primo comma  dell'art.
51 della legge o quando si verifica il caso preveduto dal terzo comma
del  medesimo  articolo,  il  direttore  riferisce  alla  sezione  di
sorveglianza. 
  L'ammesso al regime di semiliberta' deve dare  conto  al  personale
dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro  di  cui
e' autorizzato a disporre. 
  Sezioni autonome di istituti per  la  semiliberta'  possono  essere
ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione.