(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 93)
                              Art. 93. 
                               Licenze 

 
  Al condannato ammesso al regime di semiliberta' e all'internato  in
ogni  caso,  a  cui  viene  concessa  licenza,  e'  consegnato  dalla
direzione parte del peculio disponibile in  relazione  alle  esigenze
alle quali egli dovra' far fronte nel corso della licenza stessa. 
  Per le spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui la
licenza deve trascorrersi, si applica l'ultimo comma dell'art. 84. 
  Il soggetto deve raggiungere direttamente la sede di destinazione e
presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza per la certificazione
del giorno e  dell'ora  dell'arrivo.  Analogamente,  al  momento  del
rientro, deve munirsi di certificazione  del  giorno  e  dell'ora  di
partenza.