(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 94)
Art. 94.
Riduzioni di pena per la liberazione anticipata
Per l'inoltro delle richieste e delle proposte per la concessione
del beneficio preveduto dall'art. 54 della legge, si applicano le
disposizioni del primo comma dell'art. 91 del presente regolamento.
La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e'
valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel
trarre profitto dalle opportunita' offertegli nel corso del
trattamento, all'atteggiamento manifestato nei confronti degli
operatori penitenziari e alla qualita' dei rapporti intrattenuti con
i compagni e con i familiari.
Il pubblico ministero o il pretore competenti per l'esecuzione
comunica alla sezione di sorveglianza la sentenza di condanna
inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso durante
l'esecuzione della pena.