(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 94)
                              Art. 94. 
           Riduzioni di pena per la liberazione anticipata 

 
  Per l'inoltro delle richieste e delle proposte per  la  concessione
del beneficio preveduto dall'art. 54 della  legge,  si  applicano  le
disposizioni del primo comma dell'art. 91 del presente regolamento. 
  La partecipazione  del  condannato  all'opera  di  rieducazione  e'
valutata  con  particolare  riferimento  all'impegno  dimostrato  nel
trarre  profitto  dalle  opportunita'  offertegli   nel   corso   del
trattamento,  all'atteggiamento  manifestato  nei   confronti   degli
operatori penitenziari e alla qualita' dei rapporti intrattenuti  con
i compagni e con i familiari. 
  Il pubblico ministero o  il  pretore  competenti  per  l'esecuzione
comunica  alla  sezione  di  sorveglianza  la  sentenza  di  condanna
inflitta  al  soggetto  per  delitto  non  colposo  commesso  durante
l'esecuzione della pena.