(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 96)
                              Art. 96. 
                        Remissione del debito 

 
  La richiesta o la proposta di remissione del debito per  spese  del
procedimento e di mantenimento, che il condannato o  l'internato  non
sia stato in grado di rimborsare, deve essere presentata,  entro  tre
mesi dalla  dimissione,  al  magistrato  di  sorveglianza  nella  cui
giurisdizione si trova l'istituto da cui il condannato o  l'internato
e' stato dimesso. 
  Per la valutazione della condotta del soggetto,  il  magistrato  di
sorveglianza tiene in  conto,  oltre  gli  elementi  di  sua  diretta
conoscenza, anche le annotazioni contenute nella cartella  personale,
con particolare riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto. 
  Per l'accertamento delle condizioni economiche,  il  magistrato  di
sorveglianza si avvale della collaborazione del  consiglio  di  aiuto
sociale  del  luogo  di  residenza  del  dimesso  e   puo'   chiedere
informazioni agli organi finanziari. 
  La presentazione della  proposta  o  della  richiesta  sospende  la
procedura  di  esecuzione,  per  il   pagamento   delle   spese   del
procedimento, eventualmente in corso.  A  tal  fine,  la  cancelleria
dell'ufficio di sorveglianza da' notizia dell'avvenuta  presentazione
dell'istanza o della proposta  alla  cancelleria  del  giudice  della
esecuzione. Alla medesima cancelleria viene comunicata l'ordinanza di
accoglimento o di rigetto. 
  Dalla richiesta di remissione del debito concernente  le  spese  di
mantenimento  viene   data   comunicazione   anche   alla   direzione
dell'istituto da cui il detenuto o l'internato e'  stato  dimesso.  A
seguito di questa comunicazione, o contemporaneamente  alla  proposta
di remissione del debito, la direzione dell'istituto  che  non  abbia
ancora provveduto, non da' corso alla procedura per il recupero delle
spese di mantenimento. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto viene
comunicata alla direzione competente. 
  A seguito della comunicazione dell'ordinanza di rigetto viene  dato
corso alla procedura sospesa o non ancora iniziata.