Art. 96. Remissione del debito La richiesta o la proposta di remissione del debito per spese del procedimento e di mantenimento, che il condannato o l'internato non sia stato in grado di rimborsare, deve essere presentata, entro tre mesi dalla dimissione, al magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova l'istituto da cui il condannato o l'internato e' stato dimesso. Per la valutazione della condotta del soggetto, il magistrato di sorveglianza tiene in conto, oltre gli elementi di sua diretta conoscenza, anche le annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto. Per l'accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di sorveglianza si avvale della collaborazione del consiglio di aiuto sociale del luogo di residenza del dimesso e puo' chiedere informazioni agli organi finanziari. La presentazione della proposta o della richiesta sospende la procedura di esecuzione, per il pagamento delle spese del procedimento, eventualmente in corso. A tal fine, la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza da' notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza o della proposta alla cancelleria del giudice della esecuzione. Alla medesima cancelleria viene comunicata l'ordinanza di accoglimento o di rigetto. Dalla richiesta di remissione del debito concernente le spese di mantenimento viene data comunicazione anche alla direzione dell'istituto da cui il detenuto o l'internato e' stato dimesso. A seguito di questa comunicazione, o contemporaneamente alla proposta di remissione del debito, la direzione dell'istituto che non abbia ancora provveduto, non da' corso alla procedura per il recupero delle spese di mantenimento. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto viene comunicata alla direzione competente. A seguito della comunicazione dell'ordinanza di rigetto viene dato corso alla procedura sospesa o non ancora iniziata.