(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 97)
Art. 97.
Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa
Per le esigenze prevedute dal terzo comma dell'art. 61 della legge,
puo' essere disposta l'assegnazione di condannati alla pena
dell'arresto o di condannati alla pena della reclusione a case
mandamentali o circondariali in localita' dove non esiste istituto o
sezione di casa di arresto o di reclusione.
Nelle case mandamentali possono essere assegnati i condannati alla
pena dell'arresto nonche' i condannati alla pena della reclusione per
un tempo non superiore a un anno o con un residuo di pena non
superiore a un anno.
Nelle case circondariali possono essere; assegnati i condannati
alla pena dell'arresto nonche' i condannati alla pena della
reclusione per un tempo non superiore a tre anni o con un residuo di
pena non superiore a tre anni.
Per le medesime esigenze indicate nel primo comma del presente
articolo, possono essere assegnati nelle case di arresto i condannati
alla pena della reclusione non superiore a un anno.
Le assegnazioni prevedute nel presente articolo sono disposte dal
Ministero.
L'esecuzione della pena dell'ergastolo si effettua nelle case di
reclusione.