(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 97)
                              Art. 97. 
         Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa 

 
  Per le esigenze prevedute dal terzo comma dell'art. 61 della legge,
puo'  essere  disposta  l'assegnazione  di   condannati   alla   pena
dell'arresto o di  condannati  alla  pena  della  reclusione  a  case
mandamentali o circondariali in localita' dove non esiste istituto  o
sezione di casa di arresto o di reclusione. 
  Nelle case mandamentali possono essere assegnati i condannati  alla
pena dell'arresto nonche' i condannati alla pena della reclusione per
un tempo non superiore a un  anno  o  con  un  residuo  di  pena  non
superiore a un anno. 
  Nelle case circondariali possono  essere;  assegnati  i  condannati
alla  pena  dell'arresto  nonche'  i  condannati  alla   pena   della
reclusione per un tempo non superiore a tre anni o con un residuo  di
pena non superiore a tre anni. 
  Per le medesime esigenze indicate  nel  primo  comma  del  presente
articolo, possono essere assegnati nelle case di arresto i condannati
alla pena della reclusione non superiore a un anno. 
  Le assegnazioni prevedute nel presente articolo sono  disposte  dal
Ministero. 
  L'esecuzione della pena dell'ergastolo si effettua  nelle  case  di
reclusione.