(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 98)
                              Art. 98. 
Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti e
      sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici 

 
  Alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, salvo quanto
disposto dal successivo art.  100,  nonche'  delle  case  di  cura  e
custodia e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti  da
infermita' o minorazioni fisiche o psichiche  e'  preposto  personale
del ruolo tecnico-sanitario degli istituti di prevenzione e di pena. 
  Gli operatori  professionali  e  volontari  che  svolgono  la  loro
attivita' nelle case di cura e custodia, negli ospedali  psichiatrici
giudiziari e negli istituti o nelle sezioni per  infermi  e  minorati
psichici sono selezionati e qualificati con  particolare  riferimento
alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati. 
  Agli ospedali  psichiatrici  giudiziari  sono  assegnati,  oltre  a
coloro  nei  cui  confronti  e'  applicata,  in  via   definitiva   o
provvisoria, la misura di sicurezza preveduta dal n. 3)  del  secondo
comma dell'art. 215 del codice penale, anche gli imputati  sottoposti
a perizia  psichiatrica  nell'ipotesi  preveduta  dal  numero  1  del
secondo comma dell'art. 318 del codice di procedura  penale,  nonche'
gli imputati, i condannati e gli internati che  vengono  a  trovarsi,
rispettivamente, nelle condizioni prevedute  dagli  articoli  88  del
codice di procedura penale, 148, 206 e 212, secondo comma, del codice
penale. 
  Alle case di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei cui
confronti e' applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di
sicurezza preveduta dal n. 2) del secondo  comma  dell'art.  215  del
codice penale, anche gli imputati  e  gli  internati  che  vengono  a
trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni prevedute dagli  articoli
206 e 212, secondo comma, del codice penale. 
  Gli imputati e i  condannati,  ai  quali  nel  corso  della  misura
detentiva sopravviene  una  infermita'  psichica  che  non  comporti,
rispettivamente, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza
del ricovero in manicomio  giudiziario  o  l'ordine  di  ricovero  in
manicomio giudiziario o in casa di cura e custodia, sono assegnati  a
un istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici. 
  La direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario o della casa di
cura  e  custodia  informa  mensilmente  le   autorita'   giudiziarie
competenti sulle condizioni  psichiche  dei  soggetti  ricoverati  ai
sensi degli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale
e 88 del codice di procedura penale. 
  I soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di  mente
sono assegnati, per l'esecuzione della pena, agli istituti o  sezioni
speciali per soggetti affetti da infermita' o minorazioni psichiche.