Art. 98. Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici Alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, salvo quanto disposto dal successivo art. 100, nonche' delle case di cura e custodia e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da infermita' o minorazioni fisiche o psichiche e' preposto personale del ruolo tecnico-sanitario degli istituti di prevenzione e di pena. Gli operatori professionali e volontari che svolgono la loro attivita' nelle case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici giudiziari e negli istituti o nelle sezioni per infermi e minorati psichici sono selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati. Agli ospedali psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti e' applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza preveduta dal n. 3) del secondo comma dell'art. 215 del codice penale, anche gli imputati sottoposti a perizia psichiatrica nell'ipotesi preveduta dal numero 1 del secondo comma dell'art. 318 del codice di procedura penale, nonche' gli imputati, i condannati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni prevedute dagli articoli 88 del codice di procedura penale, 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale. Alle case di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti e' applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza preveduta dal n. 2) del secondo comma dell'art. 215 del codice penale, anche gli imputati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni prevedute dagli articoli 206 e 212, secondo comma, del codice penale. Gli imputati e i condannati, ai quali nel corso della misura detentiva sopravviene una infermita' psichica che non comporti, rispettivamente, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario o l'ordine di ricovero in manicomio giudiziario o in casa di cura e custodia, sono assegnati a un istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici. La direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario o della casa di cura e custodia informa mensilmente le autorita' giudiziarie competenti sulle condizioni psichiche dei soggetti ricoverati ai sensi degli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale e 88 del codice di procedura penale. I soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente sono assegnati, per l'esecuzione della pena, agli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da infermita' o minorazioni psichiche.