(Regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354-art. 99)
                              Art. 99. 
               Accertamento delle infermita' psichiche 

 
  L'accertamento  delle  condizioni  psichiche  degli  imputati,  dei
condannati e degli internati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti
preveduti dagli articoli 148, 206, 212,  secondo  comma,  del  codice
penale e 88 del codice di procedura penale e  dal  comma  quarto  del
precedente articolo, e' disposto,  su  segnalazione  della  direzione
dell'istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli  imputati,
dall'autorita'  giudiziaria  che  procede,  e,  nei   confronti   dei
condannati  e  degli  internati,   da   parte   del   magistrato   di
sorveglianza. L'accertamento e' espletato nel  medesimo  istituto  in
cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio
diagnostico, in altro istituto della medesima categoria. 
  L'autorita' giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza
possono, per particolari  motivi,  disporre  che  l'accertamento  sia
svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di  cura
e custodia o  in  un  istituto  o  sezione  per  infermi  o  minorati
psichici, ovvero presso un ospedale psichiatrico civile. Il  soggetto
non puo' comunque permanere in osservazione per un periodo  di  tempo
superiore a trenta giorni. 
  All'esito dell'accertamento, l'autorita' giudiziaria che procede  o
il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno  dei  provvedimenti
preveduti dagli articoli 148, 206, 212,  secondo  comma,  del  codice
penale e 88 del codice di procedura penale o  dal  quarto  comma  del
precedente articolo, dispone il rientro nell'istituto di provenienza.