Art. 99. Accertamento delle infermita' psichiche L'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti preveduti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale e 88 del codice di procedura penale e dal comma quarto del precedente articolo, e' disposto, su segnalazione della direzione dell'istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall'autorita' giudiziaria che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati, da parte del magistrato di sorveglianza. L'accertamento e' espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria. L'autorita' giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale psichiatrico civile. Il soggetto non puo' comunque permanere in osservazione per un periodo di tempo superiore a trenta giorni. All'esito dell'accertamento, l'autorita' giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti preveduti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale e 88 del codice di procedura penale o dal quarto comma del precedente articolo, dispone il rientro nell'istituto di provenienza.