Art. 2.

  Dopo il quarto comma dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n.
364, e' aggiunto il seguente comma:
  "Con  decreti  del  Ministro  per  l'agricoltura  e  le  foreste da
perfezionarsi  non  oltre  il  20  febbraio e il 30 agosto di ciascun
anno,  viene  stabilito  l'importo  da  prelevarsi  dal Fondo per gli
interventi  di  cui  all'articolo  1, secondo comma, lettere a), b) e
c)".