Art. 2. Dopo il quarto comma dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e' aggiunto il seguente comma: "Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste da perfezionarsi non oltre il 20 febbraio e il 30 agosto di ciascun anno, viene stabilito l'importo da prelevarsi dal Fondo per gli interventi di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c)".