Art. 4.

  Il  terzo comma dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364,
e' sostituito con il seguente:
  "Le  agevolazioni  previste dal presente articolo verranno concesse
alle  aziende  agricole  secondo  importi eguagliati alla entita' dei
capitali  di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore,
determinati   entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  dal  Ministero
dell'agricoltura  e delle foreste per ogni varieta' di prodotto ed in
relazione  ai  diversi  tipi  di  impianto  e  per zone omogenee, con
apposita  circolare,  previa  consultazione  delle  regioni  e  delle
organizzazioni professionali di categoria".