Art. 5.

  Le misure previste dagli articoli 4, primo comma, 5 e 7 della legge
25  maggio 1970, n. 364, devono applicarsi con preferenza a favore di
conduttori di aziende agricole che siano coltivatori diretti, singoli
ed associati.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 ottobre 1976

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - STAMMATI -
                                                    MORLINO - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO