Art. 5. Le misure previste dagli articoli 4, primo comma, 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, devono applicarsi con preferenza a favore di conduttori di aziende agricole che siano coltivatori diretti, singoli ed associati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 ottobre 1976 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI - MORLINO - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO