Art. 10. Relativamente ai debiti d'imposta conseguenti all'applicazione degli articoli 1 e 4 l'opposizione di terzi agli atti esecutivi per la riscossione delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie dovute da ciascun coniuge non puo' essere proposta dall'altro coniuge, relativamente ai beni mobili esistenti nella casa di abitazione dei coniugi e nelle residenze secondarie a loro disposizione, se non nei casi previsti dall'articolo 52, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.