Art. 10.

  Relativamente  ai  debiti  d'imposta  conseguenti  all'applicazione
degli  articoli  1 e 4 l'opposizione di terzi agli atti esecutivi per
la riscossione delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie dovute da
ciascun   coniuge   non  puo'  essere  proposta  dall'altro  coniuge,
relativamente  ai  beni mobili esistenti nella casa di abitazione dei
coniugi  e nelle residenze secondarie a loro disposizione, se non nei
casi   previsti   dall'articolo  52,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.