Art. 11.

  L'articolo  35  del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito,
con  modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, e' modificato
come segue:
  "Le  aziende  e  istituti  di  credito  devono  versare annualmente
all'esattoria   competente,   in   acconto   dei  versamenti  di  cui
all'articolo  8,  primo  comma,  n. 3-bis) del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  602,  e  successive
modificazioni,  un  importo pari a due terzi delle ritenute di cui al
secondo  comma  dell'articolo  26  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, e successive modificazioni,
complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.
  Il  versamento  deve  essere  eseguito  in parti uguali entro il 31
luglio e il 30 novembre".