Art. 12.

  I  pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli
27,  30,  31  e  33  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, devono effettuarsi
al  competente  ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto mediante
delega  del  contribuente  ad  una  delle  aziende  di credito di cui
all'articolo  54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio
e  per  la  contabilita'  generale  dello  Stato, approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega
puo' essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di
cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge
4  agosto  1955,  n.  707,  avente un patrimonio non inferiore a lire
cento  milioni.  La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso
una  dipendenza  della  azienda  delegata  sita  nella circoscrizione
territoriale dell'ufficio competente.
  L'azienda   delegata   deve  rilasciare  al  contribuente  apposito
documento,  attestante:  a)  la  data  in cui ha ricevuto l'ordine di
pagamento  e  l'importo  di  questo;  b)  l'impegno  ad effettuare il
pagamento all'ufficio della imposta sul valore aggiunto per conto del
contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega all'azienda
di  credito  per  il  pagamento  dell'imposta  e'  irrevocabile ed ha
effetto liberatorio per il delegante.
  Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro
per  il  tesoro  sono  stabiliti  le caratteristiche del documento da
rilasciare  al contribuente dalla azienda di credito delegata, i dati
che  devono essere contenuti nello stesso documento, le modalita' per
il  rilascio  del  documento medesimo, per il pagamento dell'imposta,
per  la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i
relativi controlli.
  All'azienda  di  credito delegata al pagamento dell'imposta compete
una  commissione  nella  misura dello 0,25 per cento dell'importo del
pagamento di imposta effettuato all'ufficio competente, con un minimo
di  lire  mille  e  fino  ad  un  massimo di trentamila lire per ogni
singola   operazione,  da  trattenere  sull'ammontare  del  pagamento
medesimo.
  L'azienda  di  credito  che  non versa all'ufficio dell'imposta sul
valore  aggiunto  competente,  nel termine previsto al secondo comma,
lettera  b),  l'imposta  al  cui  pagamento  e'  stata  delegata deve
corrispondere  a  titolo  di  penale, per ogni giorno di ritardo, una
somma pari al due per cento degli importi non versati.
  Con  decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri
per  il  tesoro e per le poste e le telecomunicazioni puo' stabilirsi
che  il  pagamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  possa essere
effettuato  anche  tramite  gli  uffici  postali,  secondo  modalita'
stabilite con il medesimo decreto. Le condizioni per l'esecuzione del
servizio saranno regolate con apposita convenzione.
  Il  personale  del  ruolo  della  carriera di concetto dei cassieri
degli uffici del registro, i cui compiti sono stabiliti dall'articolo
2  della  legge 15 maggio 1954, n. 270, puo' essere utilizzato per lo
svolgimento  delle  altre  mansioni  previste  per il personale della
carriera  di  concetto  dall'articolo  19  del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
  In  luogo  delle  dichiarazioni  mensili,  trimestrali e semestrali
prescritte  ai  fini  dell'imposta sul valore aggiunto i contribuenti
devono  annotare,  in  apposite  sezioni  dei  registri  di  cui agli
articoli  23  e  24  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre   1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,  l'ammontare
dell'imposta, con i relativi elementi di calcolo, da versare ai sensi
degli  articoli  27  e  33  dello  stesso  decreto  o delle eventuali
eccedenze  detraibili.  La  disposizione  di  questo comma si applica
dalla  data  indicata  nel decreto del Ministro per le finanze con il
quale saranno stabiliti i termini e le modalita' delle annotazioni.