Art. 13.

  Nel  secondo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n.
576,  dopo  le  parole  "e successive modificazioni" sono aggiunte le
parole:  "nonche'  ad  una  delle casse rurali ed artigiane di cui al
regio  decreto  26  agosto  1937,  n. 1706, modificato con la legge 4
agosto  1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento
milioni".
  Nel  quinto  comma dello stesso articolo la parola "cinquecento" e'
sostituita dalla parola "mille".
  Con  il decreto previsto dal terzo comma del predetto articolo sono
altresi'    stabilite    le    modalita'    per    la    trasmissione
all'amministrazione  dei  dati  e dei documenti relativi ai pagamenti
effettuati in tesoreria.
  Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri
per  il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, puo' stabilirsi
che  il  pagamento  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche,
dovuta   in   base   alla  dichiarazione,  ad  esclusione  di  quella
applicabile  sui  redditi  di  cui  all'articolo  12  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, possa essere
effettuato   anche  tramite  gli  uffici  postali  secondo  modalita'
determinate  con  il decreto medesimo. Le condizioni per l'esecuzione
del servizio saranno regolate da apposita convenzione.