Art. 14. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 hanno effetto dal 1 gennaio 1977. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 novembre 1976 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO