Art. 14.

  Le  disposizioni degli articoli 12 e 13 hanno effetto dal 1 gennaio
1977.
  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 novembre 1976

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - PANDOLFI -
STAMMATI - MORLINO -
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO