Art. 2. Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 1 e' di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il marito e di trenta per la moglie. Nella dichiarazione, da presentare in duplice copia e in carta semplice, devono essere indicati nel seguente ordine: a) l'ammontare netto dei singoli redditi posseduti dal dichiarante e dai figli minori; b) l'ammontare dei singoli oneri deducibili sostenuti dal dichiarante e dai figli minori; c) il reddito complessivo netto del dichiarante determinato con i criteri stabiliti dall'articolo 1; d) le detrazioni d'imposta di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1; e) gli altri elementi, dati e notizie di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi al dichiarante ed ai figli minori; f) le generalita' e il comune di iscrizione anagrafica del coniuge del dichiarante. Gli elementi di cui alle lettere a), b) e d) devono essere indicati nella misura in cui risultano dalla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975. Tuttavia la moglie che non abbia sottoscritto tale dichiarazione puo' indicare i redditi netti e gli oneri deducibili in misura diversa, allegando un prospetto analitico dei componenti attivi e passivi dei redditi e la documentazione dei maggiori oneri.