Art. 2.

  Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 1
e'  di  venti  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente
legge per il marito e di trenta per la moglie.
  Nella  dichiarazione,  da  presentare  in  duplice copia e in carta
semplice, devono essere indicati nel seguente ordine:
    a)   l'ammontare   netto   dei   singoli  redditi  posseduti  dal
dichiarante e dai figli minori;
    b)   l'ammontare  dei  singoli  oneri  deducibili  sostenuti  dal
dichiarante e dai figli minori;
    c) il reddito complessivo netto del dichiarante determinato con i
criteri stabiliti dall'articolo 1;
    d)  le  detrazioni  d'imposta  di  cui  al  quarto e quinto comma
dell'articolo 1;
    e)  gli  altri elementi, dati e notizie di cui all'articolo 2 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
relativi al dichiarante ed ai figli minori;
    f)  le  generalita'  e  il  comune  di  iscrizione anagrafica del
coniuge del dichiarante.
  Gli elementi di cui alle lettere a), b) e d) devono essere indicati
nella  misura  in  cui risultano dalla dichiarazione unica presentata
nell'anno  1975.  Tuttavia  la moglie che non abbia sottoscritto tale
dichiarazione puo' indicare i redditi netti e gli oneri deducibili in
misura  diversa,  allegando  un  prospetto  analitico  dei componenti
attivi e passivi dei redditi e la documentazione dei maggiori oneri.