Art. 3. Qualora nessuno dei coniugi presenti la dichiarazione prevista dai precedenti articoli nel termine stabilito, l'imposta e' commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio del marito e su quello della moglie, al netto degli oneri riferibili a ciascuno di essi, ed e' riscossa nei confronti del marito ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I redditi e gli oneri deducibili dei figli minori si imputano in parti uguali al reddito complessivo di ciascuno dei coniugi. Sull'imposta complessiva si operano le detrazioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' quella prevista nel quinto comma dell'articolo 1 della presente legge. Le disposizioni del precedente comma non si applicano nel caso gia' previsto nel secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384. La dichiarazione si considera non presentata se non contiene tutti gli elementi indicati nel secondo comma dell'articolo 2 o se gli elementi di cui al terzo comma dello stesso articolo sono esposti in misura diversa da quella risultante dalla dichiarazione unica, salvo quanto previsto nello stesso comma nei riguardi della moglie. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1.