Art. 3.

  Qualora  nessuno dei coniugi presenti la dichiarazione prevista dai
precedenti  articoli  nel termine stabilito, l'imposta e' commisurata
separatamente  sul reddito complessivo proprio del marito e su quello
della  moglie, al netto degli oneri riferibili a ciascuno di essi, ed
e'  riscossa  nei confronti del marito ferme restando le disposizioni
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. I redditi e gli oneri deducibili dei figli minori si imputano in
parti   uguali  al  reddito  complessivo  di  ciascuno  dei  coniugi.
Sull'imposta  complessiva  si  operano  le  detrazioni  di  cui  agli
articoli  15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973, n. 597, nonche' quella prevista nel quinto comma
dell'articolo 1 della presente legge.
  Le disposizioni del precedente comma non si applicano nel caso gia'
previsto   nel   secondo  comma  dell'articolo  11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 597, modificato
dall'articolo  4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito,
con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.
  La  dichiarazione si considera non presentata se non contiene tutti
gli  elementi  indicati  nel  secondo  comma dell'articolo 2 o se gli
elementi  di cui al terzo comma dello stesso articolo sono esposti in
misura  diversa da quella risultante dalla dichiarazione unica, salvo
quanto previsto nello stesso comma nei riguardi della moglie.
  Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1.