Art. 4.

  Nei casi in cui alla data del 22 luglio 1976 il reddito complessivo
dichiarato  o  accertato  in  via  definitiva  ai  fini  dell'imposta
complementare   era   comprensivo   di   redditi   della  moglie  del
contribuente  e la relativa imposta non era stata interamente pagata,
ciascuno  dei  coniugi  puo'  chiedere, con effetto anche per l'altro
coniuge,   che  l'imposta  sia  applicata  separatamente  presentando
apposita  dichiarazione,  a  norma  del  successivo  articolo 5 e nel
termine  ivi stabilito, all'ufficio delle imposte al quale e' stata o
doveva  essere  presentata  la dichiarazione unica. La richiesta puo'
essere  fatta  anche  nei  casi in cui, pur essendo stata interamente
pagata  l'imposta relativa al reddito dichiarato, prima della data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge  sia  stato  notificato
accertamento  in  rettifica  o d'ufficio non divenuto definitivo alla
data del 22 luglio 1976.
  A  seguito  della richiesta di cui al precedente comma l'imposta si
applica  separatamente  sul reddito complessivo imponibile di ciascun
coniuge  determinato  in  base  alle  norme  vigenti  per  l'anno  di
competenza,  ma  senza  deduzione  della quota esente per la moglie a
carico  e  con deduzione in parti uguali delle quote esenti per altre
persone  a  carico.  I  giudizi  pendenti  sono dichiarati estinti se
riguardano soltanto redditi e oneri della moglie; se riguardano anche
redditi  e  oneri  del marito proseguono ai soli fini della decisione
delle  relative  questioni  e  l'imposta  dovuta dal marito, al netto
delle  somme  gia'  pagate e documentate ai sensi del terzo comma del
successivo   articolo   5,  e'  riliquidata  dopo  che  sia  divenuto
definitivo  l'accertamento.  Se  la  richiesta  e' fatta soltanto dal
marito,  l'ufficio  provvede all'accertamento del reddito complessivo
della  moglie  notificandole  apposito  avviso, senza applicazione di
penalita'.
  Le  disposizioni  del  presente articolo non si applicano quando il
reddito  complessivo netto e' stato determinato sinteticamente ovvero
con  decisione  o  sentenza  passata in giudicato ne' quando e' stato
definito  ai  sensi  del  decreto-legge  5  novembre  1973,  n.  660,
convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.