Art. 4. Nei casi in cui alla data del 22 luglio 1976 il reddito complessivo dichiarato o accertato in via definitiva ai fini dell'imposta complementare era comprensivo di redditi della moglie del contribuente e la relativa imposta non era stata interamente pagata, ciascuno dei coniugi puo' chiedere, con effetto anche per l'altro coniuge, che l'imposta sia applicata separatamente presentando apposita dichiarazione, a norma del successivo articolo 5 e nel termine ivi stabilito, all'ufficio delle imposte al quale e' stata o doveva essere presentata la dichiarazione unica. La richiesta puo' essere fatta anche nei casi in cui, pur essendo stata interamente pagata l'imposta relativa al reddito dichiarato, prima della data di entrata in vigore della presente legge sia stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio non divenuto definitivo alla data del 22 luglio 1976. A seguito della richiesta di cui al precedente comma l'imposta si applica separatamente sul reddito complessivo imponibile di ciascun coniuge determinato in base alle norme vigenti per l'anno di competenza, ma senza deduzione della quota esente per la moglie a carico e con deduzione in parti uguali delle quote esenti per altre persone a carico. I giudizi pendenti sono dichiarati estinti se riguardano soltanto redditi e oneri della moglie; se riguardano anche redditi e oneri del marito proseguono ai soli fini della decisione delle relative questioni e l'imposta dovuta dal marito, al netto delle somme gia' pagate e documentate ai sensi del terzo comma del successivo articolo 5, e' riliquidata dopo che sia divenuto definitivo l'accertamento. Se la richiesta e' fatta soltanto dal marito, l'ufficio provvede all'accertamento del reddito complessivo della moglie notificandole apposito avviso, senza applicazione di penalita'. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il reddito complessivo netto e' stato determinato sinteticamente ovvero con decisione o sentenza passata in giudicato ne' quando e' stato definito ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.