Art. 5.

  Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4
e'  stabilito,  a  pena  di  decadenza, in venti giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge per il marito e in trenta
giorni per la moglie.
  Nella  dichiarazione,  da  presentare  in  duplice copia e in carta
semplice,  devono  essere  indicati a pena di nullita' e nel seguente
ordine:
    a)  le generalita' e l'indirizzo del dichiarante e le generalita'
e il comune di iscrizione anagrafica del coniuge;
    b)  l'ammontare netto dei singoli redditi del dichiarante nonche'
dei  redditi  altrui  dei quali egli aveva la libera disponibilita' o
l'amministrazione senza l'obbligo della resa dei conti;
    c)   l'ammontare  dei  singoli  oneri  detraibili  sostenuti  dal
dichiarante;
    d) la detrazione fissa per franchigia e le detrazioni per carichi
di famiglia, con l'indicazione nominativa delle persone a carico;
    e)  il reddito complessivo imponibile del dichiarante determinato
con i criteri di cui all'articolo 4.
  Gli elementi di cui alle lettere b), c) e d) devono essere indicati
nella  misura  in cui risultano dalla dichiarazione unica a suo tempo
presentata, o, se intervenuto, dall'accertamento definitivo. Tuttavia
la  moglie  puo'  indicare  i redditi netti e gli oneri detraibili in
misura  diversa,  allegando  un  prospetto  analitico  dei componenti
attivi e passivi dei redditi e la documentazione dei maggiori oneri.
  Ai  fini  dello  scomputo  delle  somme gia' pagate, il marito deve
indicarne  l'ammontare,  allegando  alla  dichiarazione  le quietanze
esattoriali in originale o in copia fotostatica.
  Deve  essere  presentata  una  distinta  dichiarazione per ciascuno
degli   anni   per  i  quali  e'  richiesta  l'applicazione  separata
dell'imposta.