Art. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1974 o all'imposta complementare devono essere effettuati separatamente nei confronti di ciascun coniuge con la determinazione del reddito complessivo imponibile e la commisurazione della relativa imposta secondo i criteri rispettivamente indicati nell'articolo 1 e nell'articolo 4, secondo comma. Nei casi previsti nel precedente comma l'imposta pagata in applicazione dell'articolo 3 e' imputata a ciascun coniuge nella misura corrispondente ai rispettivi redditi complessivi netti determinati in conformita' delle disposizioni medesime, diminuita delle detrazioni ad ognuno spettanti, computandosi per meta' quelle per persone a carico e quelle relative ai redditi dei figli minori conviventi. L'imposta complementare pagata per il periodo d'imposta di competenza e' imputata al marito. La dichiarazione unica presentata separatamente dalla moglie ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1974 e' considerata valida a tutti gli effetti e l'imposta si applica, nei confronti dei coniugi, separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno con i criteri stabiliti nell'articolo 1. La dichiarazione unica presentata separatamente dalla moglie ai fini dell'imposta complementare e' valida a tutti gli effetti e la imposta e' applicata con i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 4, salvo che il reddito dichiarato non sia stato cumulato in un unico accertamento nei confronti del marito, nel qual caso, ricorrendone le condizioni, puo' essere presentata la richiesta di cui allo stesso articolo 4. Alle dichiarazioni presentate dalla moglie ai sensi della presente legge si applicano, per quanto concerne le iscrizioni a ruolo, gli accertamenti in rettifica e le sanzioni, le norme relative alla dichiarazione unica vigente per gli anni di competenza, salvo quanto stabilito nel successivo articolo 7.