Art. 6.

  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente legge
gli  accertamenti  in  rettifica o di ufficio del reddito complessivo
soggetto  all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche per l'anno
1974   o   all'imposta   complementare   devono   essere   effettuati
separatamente  nei confronti di ciascun coniuge con la determinazione
del reddito complessivo imponibile e la commisurazione della relativa
imposta  secondo i criteri rispettivamente indicati nell'articolo 1 e
nell'articolo 4, secondo comma.
  Nei   casi  previsti  nel  precedente  comma  l'imposta  pagata  in
applicazione  dell'articolo  3  e'  imputata  a ciascun coniuge nella
misura   corrispondente   ai  rispettivi  redditi  complessivi  netti
determinati  in  conformita'  delle  disposizioni medesime, diminuita
delle  detrazioni  ad ognuno spettanti, computandosi per meta' quelle
per  persone  a  carico e quelle relative ai redditi dei figli minori
conviventi.  L'imposta  complementare pagata per il periodo d'imposta
di competenza e' imputata al marito.
  La  dichiarazione  unica  presentata  separatamente dalla moglie ai
fini  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1974
e' considerata valida a tutti gli effetti e l'imposta si applica, nei
confronti dei coniugi, separatamente sul reddito complessivo netto di
ciascuno  con  i  criteri stabiliti nell'articolo 1. La dichiarazione
unica  presentata  separatamente  dalla  moglie  ai fini dell'imposta
complementare e' valida a tutti gli effetti e la imposta e' applicata
con  i  criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 4, salvo che
il reddito dichiarato non sia stato cumulato in un unico accertamento
nei  confronti del marito, nel qual caso, ricorrendone le condizioni,
puo' essere presentata la richiesta di cui allo stesso articolo 4.
  Alle  dichiarazioni presentate dalla moglie ai sensi della presente
legge  si  applicano,  per quanto concerne le iscrizioni a ruolo, gli
accertamenti  in  rettifica  e  le  sanzioni,  le norme relative alla
dichiarazione  unica vigente per gli anni di competenza, salvo quanto
stabilito nel successivo articolo 7.