Art. 7. L'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974 liquidata ai sensi degli articoli 1 e 3 e' iscritta in ruoli straordinari formati e consegnati, in deroga all'articolo 16, secondo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, alla intendenza di finanza entro il 31 gennaio 1977 ed e' riscossa in unica soluzione alla prima scadenza utile. Ai fini dell'imposta complementare l'accertamento del reddito complessivo della moglie previsto nell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 4 deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1977. Per le rettifiche resta fermo, anche nei confronti dei coniugi che hanno fatto la richiesta di cui allo stesso articolo 4, il termine del 31 dicembre 1977 stabilito dall'articolo 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576. L'imposta complementare liquidata ai sensi dell'articolo 4 e' iscritta in ruoli straordinari e riscossa in unica soluzione alla prima scadenza utile. L'iscrizione nei ruoli delle partite dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 1974, che deve essere riliquidata ai sensi degli articoli 1 e 3, cessa di aver efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione dell'iscrizione dell'imposta complementare prevista dal decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 569, e' prorogata al 28 febbraio 1977. All'annullamento delle partite d'imposta che devono essere riliquidate in applicazione della presente legge provvede l'intendenza di finanza che ha reso esecutivi i ruoli in cui sono iscritte le partite stesse. L'annullamento delle partite relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche viene effettuato sulla base di elenchi forniti dal Consorzio nazionale degli esattori e vistati dal competente ufficio delle imposte; quello delle partite relative all'imposta complementare sulla base di elenchi forniti dai competenti uffici delle imposte.