Art. 7.

  L'imposta  sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974
liquidata  ai  sensi  degli  articoli  1  e  3  e'  iscritta in ruoli
straordinari formati e consegnati, in deroga all'articolo 16, secondo
comma,  della  legge  2  dicembre  1975,  n.  576, alla intendenza di
finanza  entro  il  31 gennaio 1977 ed e' riscossa in unica soluzione
alla prima scadenza utile.
  Ai  fini  dell'imposta  complementare  l'accertamento  del  reddito
complessivo della moglie previsto nell'ultima parte del secondo comma
dell'articolo 4 deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il
31  dicembre 1977. Per le rettifiche resta fermo, anche nei confronti
dei  coniugi che hanno fatto la richiesta di cui allo stesso articolo
4,  il  termine del 31 dicembre 1977 stabilito dall'articolo 18 della
legge 2 dicembre 1975, n. 576.
  L'imposta  complementare  liquidata  ai  sensi  dell'articolo  4 e'
iscritta  in  ruoli  straordinari  e riscossa in unica soluzione alla
prima scadenza utile.
  L'iscrizione nei ruoli delle partite dell'imposta sul reddito delle
persone  fisiche,  per  l'anno  1974,  che deve essere riliquidata ai
sensi  degli  articoli  1  e 3, cessa di aver efficacia dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
  La  sospensione dell'iscrizione dell'imposta complementare prevista
dal   decreto-legge   9   luglio   1976,   n.  470,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 569, e' prorogata al 28
febbraio 1977.
  All'annullamento   delle   partite   d'imposta  che  devono  essere
riliquidate   in   applicazione   della   presente   legge   provvede
l'intendenza  di  finanza  che  ha reso esecutivi i ruoli in cui sono
iscritte  le  partite  stesse.  L'annullamento delle partite relative
all'imposta  sul reddito delle persone fisiche viene effettuato sulla
base  di  elenchi  forniti  dal  Consorzio nazionale degli esattori e
vistati  dal  competente  ufficio delle imposte; quello delle partite
relative  all'imposta complementare sulla base di elenchi forniti dai
competenti uffici delle imposte.