Art. 8. 
 
  Il credito conseguente alla riliquidazione dell'imposta sul reddito
delle persone  fisiche  effettuata  in  applicazione  della  presente
legge, risultante dalla cartella esattoriale  di  cui  al  successivo
articolo 9, allegata in originale alla dichiarazione, e' computato in
diminuzione dell'imposta dovuta per  l'anno  1976  e  rimborsato  per
l'eventuale eccedenza. Se la riliquidazione e'  stata  effettuata  ai
sensi dell'articolo 1,  il  credito  puo'  essere  fatto  valere  dal
marito; se e' stata effettuata ai sensi dell'articolo 3  puo'  essere
fatto valere dal coniuge che ha allegato  la  cartella  alla  propria
dichiarazione. 
  In caso di riliquidazione dell'imposta complementare effettuata  in
applicazione della presente legge il marito ha  diritto  al  rimborso
della parte che eccede l'ammontare delle somme pagate  in  dipendenza
di iscrizioni a ruolo a titolo definitivo. 
  I rimborsi spettanti ai sensi dei precedenti  commi  devono  essere
richiesti con istanza da presentare, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del secondo anno  successivo  a  quello  in  cui,  ai  sensi
dell'articolo 9, e' stata notificata la cartella esattoriale.