Art. 9.

  L'ammontare delle imposte dovute o delle somme a credito risultanti
dalle  riliquidazioni effettuate in applicazione della presente legge
e'  comunicato  agli  interessati  mediante notificazione di speciali
cartelle  esattoriali  conformi  ai modelli approvati con decreto del
Ministro  per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Avverso  la  riliquidazione  dell'imposta  puo'  essere  presentato
ricorso  all'ufficio delle imposte dirette entro 30 giorni dalla data
della notificazione della cartella di cui al comma precedente. Contro
la  decisione  dell'ufficio delle imposte ovvero trascorsi 120 giorni
dalla  data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la
decisione  dell'ufficio delle imposte, il contribuente puo' ricorrere
alla  commissione  di primo grado secondo le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.