Art. 10.

  L'avanzamento  in  carriera nei ruoli locali comporta di diritto la
riduzione  di  altrettanti  posti nelle corrispondenti qualifiche dei
ruoli  generali.  Ove in questi ultimi ruoli non vi siano vacanze, il
predetto  avanzamento  e  la conseguente riduzione dei ruoli medesimi
hanno luogo al verificarsi delle prime vacanze.