Art. 11. E' in facolta' dell'amministrazione, trascorsi almeno dieci anni dall'immissione nei ruoli locali di cui alle allegate tabelle, di trasferire, a domanda, il relativo personale nei corrispondenti ruoli generali. Il personale trasferito conserva l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita ed e' collocato nei ruoli generali con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che gli spetta, secondo l'anzianita' posseduta in detta qualifica. I soprannumeri, che, eventualmente, dovessero verificarsi nei ruoli generali in conseguenza del trasferimento previsto nei precedenti commi, sono riassorbiti con le successive vacanze. Non e' consentito trasferimento dai ruoli generali a quelli locali. In relazione all'eventuale soprannumero saranno lasciati scoperti un corrispondente numero di posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli generali.