Art. 11.

  E'  in  facolta'  dell'amministrazione, trascorsi almeno dieci anni
dall'immissione  nei  ruoli  locali  di cui alle allegate tabelle, di
trasferire, a domanda, il relativo personale nei corrispondenti ruoli
generali. Il personale trasferito conserva l'anzianita' di carriera e
di  qualifica  acquisita  ed  e'  collocato nei ruoli generali con la
qualifica  corrispondente a quella di provenienza e nel posto che gli
spetta, secondo l'anzianita' posseduta in detta qualifica.
  I soprannumeri, che, eventualmente, dovessero verificarsi nei ruoli
generali  in  conseguenza  del  trasferimento previsto nei precedenti
commi,  sono riassorbiti con le successive vacanze. Non e' consentito
trasferimento dai ruoli generali a quelli locali.
  In  relazione  all'eventuale soprannumero saranno lasciati scoperti
un corrispondente numero di posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli
generali.