Art. 13. Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano e' delegato a bandire con decreto i concorsi ai gradi iniziali dei ruoli locali, nonche' i concorsi interni. Le relative prove di esame hanno luogo a Bolzano. Al fine di consentire la programmazione dell'orientamento della formazione e dell'addestramento professionale e linguistico dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano, il commissario del Governo, determina, di intesa con la provincia, il numero dei posti da mettere a concorso, nonche' i tempi dei concorsi stessi. Ai fini dell'intesa di cui al comma precedente, la provincia e' rappresentata da tre membri del consiglio provinciale eletti dal consiglio stesso. Le prove di concorso devono tener conto, a seconda delle amministrazioni e delle carriere, dell'ordinamento giuridico-amministrativo, nonche' della storia e geografia locali.