Art. 13.

  Il  commissario del Governo per la provincia di Bolzano e' delegato
a  bandire con decreto i concorsi ai gradi iniziali dei ruoli locali,
nonche'  i concorsi interni. Le relative prove di esame hanno luogo a
Bolzano.
  Al  fine  di  consentire  la programmazione dell'orientamento della
formazione  e  dell'addestramento  professionale  e  linguistico  dei
cittadini  residenti  nella  provincia di Bolzano, il commissario del
Governo,  determina,  di intesa con la provincia, il numero dei posti
da mettere a concorso, nonche' i tempi dei concorsi stessi.
  Ai  fini  dell'intesa  di  cui al comma precedente, la provincia e'
rappresentata  da  tre  membri  del  consiglio provinciale eletti dal
consiglio stesso.
  Le   prove   di  concorso  devono  tener  conto,  a  seconda  delle
amministrazioni      e      delle      carriere,     dell'ordinamento
giuridico-amministrativo, nonche' della storia e geografia locali.