Art. 15. Il personale dei ruoli locali puo' essere destinato a prestare temporaneamente servizio fuori della provincia di Bolzano, solo per gravi e motivate esigenze di servizio o per addestramento non attuabile in provincia di Bolzano, con provvedimento del commissario del Governo in Bolzano su conforme parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22. I provvedimenti di cui al comma precedente riguardanti il personale di lingua tedesca o ladina non possono essere adottati in misura superiore al 10% dei posti rispettivamente occupati nel ruolo locale da detto personale nelle singole amministrazioni e nelle singole carriere e per un periodo che, salvo il caso di addestramento, non superi i sei mesi prorogabili per una sola volta. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale di cui al primo comma dell'art. 9 appartenente ai gruppi linguistici tedesco e ladino. I relativi provvedimenti sono adottati su conforme parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 che lo esprime avendo riguardo alle esigenze del buon andamento del servizio statale nella provincia di Bolzano. Salvo il caso di addestramento le destinazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate possibilmente in sedi della provincia di Trento.