Art. 15.

  Il  personale  dei  ruoli  locali  puo' essere destinato a prestare
temporaneamente  servizio  fuori della provincia di Bolzano, solo per
gravi  e  motivate  esigenze  di  servizio  o  per  addestramento non
attuabile  in provincia di Bolzano, con provvedimento del commissario
del   Governo   in  Bolzano  su  conforme  parere  del  consiglio  di
amministrazione di cui all'art. 22.
  I provvedimenti di cui al comma precedente riguardanti il personale
di  lingua  tedesca  o  ladina  non possono essere adottati in misura
superiore  al 10% dei posti rispettivamente occupati nel ruolo locale
da  detto  personale  nelle  singole  amministrazioni e nelle singole
carriere  e  per  un periodo che, salvo il caso di addestramento, non
superi i sei mesi prorogabili per una sola volta.
  Le  disposizioni  di  cui ai commi precedenti si applicano anche al
personale  di  cui  al primo comma dell'art. 9 appartenente ai gruppi
linguistici  tedesco e ladino. I relativi provvedimenti sono adottati
su  conforme  parere del consiglio di amministrazione di cui all'art.
22  che  lo  esprime avendo riguardo alle esigenze del buon andamento
del servizio statale nella provincia di Bolzano.
  Salvo  il  caso di addestramento le destinazioni di cui al presente
articolo   devono  essere  effettuate  possibilmente  in  sedi  della
provincia di Trento.