Art. 16. I posti messi a concorso sono riservati agli appartenenti a ciascuno dei gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino, ovunque residenti, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione e attribuiti, secondo l'ordine di graduatoria degli idonei fino a concorrenza della quota spettante a ciascun gruppo. Qualora il riparto cosi' effettuato non assegni ad un gruppo linguistico un posto, delle frazioni inferiori all'unita', si terra' conto nei riparti dei successivi concorsi. La riserva dei posti di cui al comma precedente si applica anche alle assunzioni del personale di cui al secondo comma dell'art. 12 al quale si applicano, altresi', le norme di cui al titolo I del presente decreto. Ai fini dell'osservanza delle norme di cui al precedente comma, le relative assunzioni sono disposte previo parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22.