Art. 16.

  I  posti  messi  a  concorso  sono  riservati  agli  appartenenti a
ciascuno  dei gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino, ovunque
residenti,  in  rapporto  alla  consistenza  dei gruppi stessi, quale
risulta   dall'ultimo   censimento   ufficiale  della  popolazione  e
attribuiti,  secondo  l'ordine  di  graduatoria  degli  idonei fino a
concorrenza  della  quota  spettante  a  ciascun  gruppo.  Qualora il
riparto  cosi'  effettuato  non  assegni  ad un gruppo linguistico un
posto,  delle  frazioni  inferiori  all'unita',  si  terra' conto nei
riparti dei successivi concorsi.
  La  riserva  dei  posti di cui al comma precedente si applica anche
alle assunzioni del personale di cui al secondo comma dell'art. 12 al
quale  si  applicano,  altresi',  le  norme  di  cui  al titolo I del
presente decreto.
  Ai  fini dell'osservanza delle norme di cui al precedente comma, le
relative  assunzioni  sono  disposte  previo  parere del consiglio di
amministrazione di cui all'art. 22.