Art. 17.

  Nel territorio della provincia di Bolzano non si applicano le norme
che vietano al personale di prestare servizio nel comune di nascita o
di residenza del personale stesso o dei relativi familiari.
  Gli  appartenenti  al  gruppo etnico ladino devono essere destinati
possibilmente  ad  uffici  o  servizi delle localita' ladine o aventi
competenza anche per tali localita'.