Art. 18. La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici viene resa e sottoscritta nel censimento generale della popolazione da ogni cittadino maggiorenne o dal legale rappresentante. Copia della dichiarazione rimane al dichiarante. Salva a tutti gli altri effetti la segretezza dei dati del censimento, l'appartenenza ad un gruppo linguistico viene certificata a richiesta dell'interessato dal comune nel quale e' stata resa la dichiarazione di cui al primo comma in base all'esemplare della dichiarazione stessa conservata presso il comune. Nel caso in cui il cittadino non si sia trovato in provincia di Bolzano al momento del censimento, il medesimo ed il suo legale rappresentante potra' rendere la dichiarazione di cui al primo comma nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale dichiarazione verra' depositata al comune di residenza che ne dara' certificazione a richiesta dell'interessato ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma del presente articolo ed avra' validita' sino a quando non sara' sostituita dalla dichiarazione resa al successivo censimento. In caso di incompletezza o di errori concernenti la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, riscontrati in sede di revisione, non si fa luogo a rettifica di ufficio ma si procede all'acquisizione di una nuova dichiarazione con le stesse modalita' delle operazioni di censimento. Al fine di concorrere ad assicurare la liberta' e la segretezza della dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento ispezioni sullo svolgimento delle operazioni di censimento e di segnalare al commissario del Governo irregolarita', comunque rilevate. Il commissario del Governo, accertata l'irregolarita', adotta i provvedimenti necessari. I provvedimenti adottati sono comunicati contestualmente al presidente della giunta provinciale e al comune competente. La giunta provinciale ha facolta' di proporre ricorso nelle competenti sedi per violazione di norme poste a tutela della liberta' e della segretezza della dichiarazione di cui al primo comma. I dati del censimento relativo alla consistenza dei gruppi linguistici in provincia di Bolzano sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.