Art. 18.

  La  dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici
viene  resa  e sottoscritta nel censimento generale della popolazione
da  ogni  cittadino  maggiorenne  o  dal legale rappresentante. Copia
della dichiarazione rimane al dichiarante.
  Salva  a  tutti  gli  altri  effetti  la  segretezza  dei  dati del
censimento, l'appartenenza ad un gruppo linguistico viene certificata
a  richiesta  dell'interessato  dal comune nel quale e' stata resa la
dichiarazione  di  cui  al  primo  comma  in base all'esemplare della
dichiarazione stessa conservata presso il comune.
  Nel  caso  in  cui  il cittadino non si sia trovato in provincia di
Bolzano  al  momento  del  censimento,  il  medesimo ed il suo legale
rappresentante  potra' rendere la dichiarazione di cui al primo comma
nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  Tale  dichiarazione verra' depositata al comune di residenza che ne
dara'  certificazione a richiesta dell'interessato ai sensi e per gli
effetti  di  cui  al  secondo  comma  del  presente articolo ed avra'
validita' sino a quando non sara' sostituita dalla dichiarazione resa
al successivo censimento.
  In  caso  di incompletezza o di errori concernenti la dichiarazione
di  appartenenza  ad  uno  dei tre gruppi linguistici, riscontrati in
sede  di  revisione,  non  si  fa  luogo a rettifica di ufficio ma si
procede  all'acquisizione  di  una  nuova dichiarazione con le stesse
modalita' delle operazioni di censimento.
  Al  fine  di  concorrere  ad assicurare la liberta' e la segretezza
della   dichiarazione   di   appartenenza   ad  uno  dei  tre  gruppi
linguistici,  il  presidente  della  giunta provinciale ha diritto di
chiedere   all'ufficio  provinciale  di  censimento  ispezioni  sullo
svolgimento   delle  operazioni  di  censimento  e  di  segnalare  al
commissario   del   Governo   irregolarita',  comunque  rilevate.  Il
commissario   del   Governo,   accertata  l'irregolarita',  adotta  i
provvedimenti necessari.
  I   provvedimenti   adottati  sono  comunicati  contestualmente  al
presidente della giunta provinciale e al comune competente. La giunta
provinciale ha facolta' di proporre ricorso nelle competenti sedi per
violazione  di norme poste a tutela della liberta' e della segretezza
della dichiarazione di cui al primo comma.
  I   dati  del  censimento  relativo  alla  consistenza  dei  gruppi
linguistici  in  provincia  di Bolzano sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.