Art. 19.

  Il commissario del Governo, sentito il consiglio di amministrazione
di  cui  all'art.  22  e  con  il  consenso  degli  interessati, puo'
disporre,  per  esigenze  di  servizio,  il  temporaneo  distacco  di
personale  dei  ruoli  locali ad uffici nella provincia di Bolzano di
ruoli diversi della stessa o di altra amministrazione.