Art. 2. Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo, le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare una aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4. I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia. Il detto personale non puo' essere trasferito se non abbia prestato almeno dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma precedente. La Presidenza del Consiglio dei Ministri vigila sul rispetto delle norme di cui sopra.