Art. 2.

  Per  provvedere  alle  esigenze  di  cui al precedente articolo, le
amministrazioni  menzionate  al  secondo comma dell'articolo stesso e
gli  enti pubblici non locali in provincia di Bolzano ai quali non si
applica  il criterio di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto
di  autonomia,  per  la  copertura  dei posti vacanti, nei concorsi o
nelle  assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare
una aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui
all'art. 4.
  I  vincitori  di  concorsi  ai  posti  riservati  di  cui  al comma
precedente  vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici
della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta
provincia.
  Il detto personale non puo' essere trasferito se non abbia prestato
almeno  dieci anni di effettivo servizio negli uffici di cui al comma
precedente.
  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri vigila sul rispetto delle
norme di cui sopra.