Art. 20. 
 
  Gli aspiranti ad assunzioni comunque strutturate  e  denominate  ad
uffici giudiziari o  della  pubblica  amministrazione  situati  nella
provincia di Bolzano  o  aventi  competenza  regionale,  nonche'  dei
concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia
stessa hanno facolta' di sostenere le previste  prove  di  esame  sia
nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione  da
effettuarsi nella domanda di ammissione.