Art. 21.

  Le  commissioni  esaminatrici nei concorsi a posti dei ruoli locali
sono  composte  da sei membri, tre di lingua italiana e tre di lingua
tedesca, e saranno formate tenendo presenti, per quanto possibile, le
norme generali sui concorsi dell'amministrazione dello Stato.
  Per  i concorsi della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria
i componenti delle commissioni sono nominati tra persone residenti in
provincia  di  Bolzano.  Per  la  carriera direttiva si seguira', per
quanto possibile, lo stesso criterio.
  I  componenti vengono scelti, in relazione ai singoli concorsi, tra
magistrati  ordinari od amministrativi, tra docenti universitari o di
scuola    media    superiore,    tra   dipendenti   delle   pubbliche
amministrazioni compresi in un elenco formato nell'ambito dell'intesa
di cui al secondo comma dell'art. 13.
  L'elenco  di  cui  al  comma  precedente  e' sottoposto a revisione
biennale con la stessa modalita'.
  Presiede  la  commissione  senza  voto  determinante, il magistrato
avente  maggiore anzianita' di carriera o, in mancanza, il componente
della  commissione  piu'  anziano  di  eta'.  Svolge  le  funzioni di
segretario il piu' giovane componente della commissione.