Art. 21. Le commissioni esaminatrici nei concorsi a posti dei ruoli locali sono composte da sei membri, tre di lingua italiana e tre di lingua tedesca, e saranno formate tenendo presenti, per quanto possibile, le norme generali sui concorsi dell'amministrazione dello Stato. Per i concorsi della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria i componenti delle commissioni sono nominati tra persone residenti in provincia di Bolzano. Per la carriera direttiva si seguira', per quanto possibile, lo stesso criterio. I componenti vengono scelti, in relazione ai singoli concorsi, tra magistrati ordinari od amministrativi, tra docenti universitari o di scuola media superiore, tra dipendenti delle pubbliche amministrazioni compresi in un elenco formato nell'ambito dell'intesa di cui al secondo comma dell'art. 13. L'elenco di cui al comma precedente e' sottoposto a revisione biennale con la stessa modalita'. Presiede la commissione senza voto determinante, il magistrato avente maggiore anzianita' di carriera o, in mancanza, il componente della commissione piu' anziano di eta'. Svolge le funzioni di segretario il piu' giovane componente della commissione.