Art. 22. Per il personale dei ruoli locali le competenze attribuite dalla legge ai consigli di amministrazione od a commissioni centrali o locali del personale comunque denominate, sono esercitati da un unico consiglio locale di amministrazione presieduto dal commissario del Governo e composto da cinque rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, con qualifica di dirigente e da quattro rappresentanti del personale eletti per una meta' dagli appartenenti al gruppo linguistico italiano e per l'altra meta' dagli appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Con le stesse modalita' sono designati i membri supplenti. Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facolta' di partecipare alla elezione dei rappresentanti del gruppo linguistico italiano o di quello tedesco. Il consiglio di amministrazione viene nominato, all'inizio di ogni biennio, con decreto del commissario del Governo in modo da assicurare la pariteticita' dei gruppi linguistici anche tra i rappresentanti dell'amministrazione dello Stato. Il presidente del consiglio locale di amministrazione non ha voto determinante. Partecipa al consiglio, con funzione di relatore, senza diritto di voto, un funzionario dell'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali; un funzionario dello stesso ufficio svolge le mansioni di segretario.