Art. 22.

  Per  il  personale  dei ruoli locali le competenze attribuite dalla
legge  ai  consigli  di  amministrazione  od a commissioni centrali o
locali del personale comunque denominate, sono esercitati da un unico
consiglio  locale  di  amministrazione presieduto dal commissario del
Governo  e  composto  da  cinque  rappresentanti dell'amministrazione
dello  Stato,  con qualifica di dirigente e da quattro rappresentanti
del  personale  eletti  per  una  meta'  dagli appartenenti al gruppo
linguistico italiano e per l'altra meta' dagli appartenenti al gruppo
linguistico tedesco.
  Con le stesse modalita' sono designati i membri supplenti.
  Gli  appartenenti  al  gruppo  linguistico ladino hanno facolta' di
partecipare  alla  elezione dei rappresentanti del gruppo linguistico
italiano o di quello tedesco.
  Il  consiglio di amministrazione viene nominato, all'inizio di ogni
biennio,   con  decreto  del  commissario  del  Governo  in  modo  da
assicurare  la  pariteticita'  dei  gruppi  linguistici  anche  tra i
rappresentanti dell'amministrazione dello Stato.
  Il  presidente  del consiglio locale di amministrazione non ha voto
determinante.
  Partecipa  al consiglio, con funzione di relatore, senza diritto di
voto,   un   funzionario   dell'ufficio  unico  del  personale  delle
amministrazioni  statali;  un funzionario dello stesso ufficio svolge
le mansioni di segretario.