Art. 23.

  Presso  il  commissariato  del  Governo  viene  costituita un'unica
commissione  paritetica  di  disciplina  per  il  personale dei ruoli
locali  di  cui  all'art.  8  del  presente  decreto  composta da sei
dipendenti dell'amministrazione statale, tre di lingua italiana e tre
di  lingua  tedesca,  con  qualifica  non  inferiore  a  direttore di
sezione.
  Dei predetti:
    a)  due  sono  eletti,  uno  per  ciascun gruppo linguistico, dal
personale  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  22 e relativa norma
transitoria;
    b)  quattro  sono  scelti  dal commissario del Governo, dei quali
due,   uno   per   ciascun  gruppo  linguistico,  devono  appartenere
all'amministrazione  della  quale  fa  parte  il  giudicabile  quando
l'amministrazione stessa ha piu' di cento dipendenti.
  A  tal  fine  all'inizio di ogni biennio il commissario del Governo
provvede  con  proprio  decreto  alla  nomina  dei  componenti  della
predetta   commissione   in   numero   adeguato   per  rispettare  la
disposizione di cui alla lettera b).
  Con le stesse modalita' vengono designati i membri supplenti.
  La  commissione e' presieduta dal componente piu' anziano di lingua
diversa da quella del giudicabile, senza voto determinante.
  Qualora le norme vigenti prevedono il ricorso amministrativo contro
le  decisioni  della  commissione  di disciplina ad un organo esterno
alla  provincia,  ad  esso  organo  e'  sostituito  il  consiglio  di
amministrazione di cui all'art. 22.