Art. 23. Presso il commissariato del Governo viene costituita un'unica commissione paritetica di disciplina per il personale dei ruoli locali di cui all'art. 8 del presente decreto composta da sei dipendenti dell'amministrazione statale, tre di lingua italiana e tre di lingua tedesca, con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Dei predetti: a) due sono eletti, uno per ciascun gruppo linguistico, dal personale con le modalita' di cui all'art. 22 e relativa norma transitoria; b) quattro sono scelti dal commissario del Governo, dei quali due, uno per ciascun gruppo linguistico, devono appartenere all'amministrazione della quale fa parte il giudicabile quando l'amministrazione stessa ha piu' di cento dipendenti. A tal fine all'inizio di ogni biennio il commissario del Governo provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti della predetta commissione in numero adeguato per rispettare la disposizione di cui alla lettera b). Con le stesse modalita' vengono designati i membri supplenti. La commissione e' presieduta dal componente piu' anziano di lingua diversa da quella del giudicabile, senza voto determinante. Qualora le norme vigenti prevedono il ricorso amministrativo contro le decisioni della commissione di disciplina ad un organo esterno alla provincia, ad esso organo e' sostituito il consiglio di amministrazione di cui all'art. 22.