Art. 24. Nell'ambito del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano e' istituito l'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali, il quale per il personale dei ruoli di cui all'art. 8, svolge i compiti degli uffici del personale delle singole amministrazioni. L'ufficio del personale di cui al comma precedente e', altresi', l'ufficio esecutivo per i compiti demandati al commissario del Governo dal presente decreto e da quello di attuazione della parificazione delle lingue.