Art. 24.

  Nell'ambito  del  commissariato  del  Governo  per  la provincia di
Bolzano   e'   istituito   l'ufficio   unico   del   personale  delle
amministrazioni  statali,  il quale per il personale dei ruoli di cui
all'art. 8, svolge i compiti degli uffici del personale delle singole
amministrazioni.
  L'ufficio  del  personale  di cui al comma precedente e', altresi',
l'ufficio  esecutivo  per  i  compiti  demandati  al  commissario del
Governo  dal  presente  decreto  e  da  quello  di  attuazione  della
parificazione delle lingue.