Art. 25.

  Ove  nei  ruoli locali di cui all'art. 8, siano previste qualifiche
dirigenziali,  gli  impiegati  delle relative carriere direttive sono
ammessi  al corso di funzionari per l'attribuzione dei posti di primo
dirigente prescindendo dal concorso per titoli di cui all'art. 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
  Ove in tali ruoli locali non siano previste qualifiche dirigenziali
gli  impiegati  dei  ruoli  delle  carriere  direttive,  di  cui alle
allegate  Tabelle,  sono  ammessi  al  concorso  per  titoli  per  la
partecipazione al corso di formazione per l'attribuzione dei posti di
primo  dirigente  dei  corrispondenti ruoli generali, alle condizioni
previste  dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748. Gli impiegati che superano il corso sono immessi
nei ruoli generali, cessando di far parte di quelli locali.