Art. 25. Ove nei ruoli locali di cui all'art. 8, siano previste qualifiche dirigenziali, gli impiegati delle relative carriere direttive sono ammessi al corso di funzionari per l'attribuzione dei posti di primo dirigente prescindendo dal concorso per titoli di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Ove in tali ruoli locali non siano previste qualifiche dirigenziali gli impiegati dei ruoli delle carriere direttive, di cui alle allegate Tabelle, sono ammessi al concorso per titoli per la partecipazione al corso di formazione per l'attribuzione dei posti di primo dirigente dei corrispondenti ruoli generali, alle condizioni previste dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli impiegati che superano il corso sono immessi nei ruoli generali, cessando di far parte di quelli locali.