Art. 26. Salvo quanto disposto negli articoli precedenti si applicano al personale dei ruoli locali di cui all'art. 8, le disposizioni che disciplinano l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico dei dipendenti dello Stato. Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8, rese necessarie da riforme generali degli organici o delle carriere, si provvede con la procedura prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.