Art. 26. 
 
  Salvo quanto disposto negli articoli  precedenti  si  applicano  al
personale dei ruoli locali di cui all'art.  8,  le  disposizioni  che
disciplinano l'ordinamento delle carriere e lo  stato  giuridico  dei
dipendenti dello Stato. 
  Alle modifiche delle tabelle di cui al  primo  comma  dell'art.  8,
rese necessarie da riforme generali degli organici o delle  carriere,
si provvede con la procedura prevista dall'art. 107 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.