Art. 27.

  La  ripartizione nell'ambito dei ruoli locali in ruoli distinti per
qualificazione professionale, delle dotazioni organiche del personale
direttivo  di  cui  alla tabella 20, allegata al presente decreto, ha
luogo  in  base  ai  criteri  e con le modalita' previsti per i ruoli
generali  dalla  legge  29  ottobre  1971, n. 880. Egualmente, per le
dotazioni   organiche  di  cui  alla  tabella  15  si  provvede  alla
variazione  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 9
agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni.
  Qualora,  in conseguenza delle suddette periodiche ristrutturazioni
delle  dotazioni  organiche,  vengono ridotte o soppresse determinate
posizioni di qualifica, il relativo personale deve essere trasferito,
anche  in  soprannumero,  in altri ruoli locali, salvo riassorbimento
con le prime vacanze.