Art. 27. La ripartizione nell'ambito dei ruoli locali in ruoli distinti per qualificazione professionale, delle dotazioni organiche del personale direttivo di cui alla tabella 20, allegata al presente decreto, ha luogo in base ai criteri e con le modalita' previsti per i ruoli generali dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880. Egualmente, per le dotazioni organiche di cui alla tabella 15 si provvede alla variazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni. Qualora, in conseguenza delle suddette periodiche ristrutturazioni delle dotazioni organiche, vengono ridotte o soppresse determinate posizioni di qualifica, il relativo personale deve essere trasferito, anche in soprannumero, in altri ruoli locali, salvo riassorbimento con le prime vacanze.