Art. 28.

  Salvo  quanto  disposto  nei  seguenti articoli, le norme di cui al
presente  decreto si applicano anche per il personale degli uffici in
provincia di Bolzano dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.
  I  ruoli  del  personale  di cui al comma precedente sono stabiliti
nelle tabelle 21 e 22 allegate al presente decreto.